Art. 1
E' costituita un'associazione denominata "Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo – Sezione di Londra. Essa ha sede a Londra in Via 31 Griffiths road, London SW19 1SP
Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo — Sezione di Londra
E' costituita un'associazione denominata "Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo – Sezione di Londra. Essa ha sede a Londra in Via 31 Griffiths road, London SW19 1SP
L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'associazione e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dell'elettivita' e gratuita' delle cariche associativa e delle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorieta' del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture.
La durata dell'associazione e' illimitata e la stessa potra' essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Promuove iniziative a Londra e nell'intero hinterland dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra tutti i pugliesi presenti sul territorio di competenza e la terra di origine; iniziative per la promozione e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale valorizzando le tradizioni popolari e con la valorizzare dei prodotti "made in Puglia" anche attraverso convegni, tavole rotonde, fiere, meeting ed altro; impegnarsi nel reinserimento sociale dei corregionali e delle loro famiglie che si stabiliscono a Londra e nell'hinterland;
L'associazione si compone di un numero illimitato di associati e sono suddivisi in soci Fondatori e Soci Ordinari.
Sono soci fondatori quelli presenti all'atto della costituzione dell'Associazione; essi vigilano sulla corretta conduzione democratica dell'Associazione e ne sono garanti.
Sono soci ordinari tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo con presentazione da parte di almeno un socio, che accettano integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano a versare le quote annuali di iscrizioni nelle modalita' fissate dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
Gli organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea generale dei soci e' costituita da tutti i soci. E' il massimo organo deliberativo dell'associazione ed e' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando e' regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalita' degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potra' essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione e' atto dovuto da parte del C.D.. La convocazione dell'assemblea straordinaria potra' essere richiesta anche dalla maggioranza del C.D..
L'assemblea dovra' essere convocata presso la sede sociale o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Coordinatore del C.D., in sua mancanza dal vice, per impedimento o assenza stessa e dal suo segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalita' ritenute piu' idonee dal C.D. a garantire la massima diffusione.
Il coordinatore o il suo vice dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalita' e l'ordine delle votazioni.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverra' minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere indetta a cura del C.D. e convocata dal coordinatore, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali nonche' nell'approvare regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinari e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e' valida con qualsiasi percentualita' di presenza.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e' valida con qualsiasi percentualita' di presenza.
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal C.D. almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo (C.D.) puo' essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti compreso il coordinatore che viene eletto.