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Statuto Sociale

Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo — Sezione di Londra

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo – Sezione di Londra. Essa ha sede a Londra in Via 31 Griffiths road, London SW19 1SP

Art. 2

L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dell'elettivita' e gratuita' delle cariche associativa e delle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorieta' del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture.

Art. 3

La durata dell'associazione e' illimitata e la stessa potra' essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4

Promuove iniziative a Londra e nell'intero hinterland dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra tutti i pugliesi presenti sul territorio di competenza e la terra di origine; iniziative per la promozione e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale valorizzando le tradizioni popolari e con la valorizzare dei prodotti "made in Puglia" anche attraverso convegni, tavole rotonde, fiere, meeting ed altro; impegnarsi nel reinserimento sociale dei corregionali e delle loro famiglie che si stabiliscono a Londra e nell'hinterland;

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati e sono suddivisi in soci Fondatori e Soci Ordinari.

Sono soci fondatori quelli presenti all'atto della costituzione dell'Associazione; essi vigilano sulla corretta conduzione democratica dell'Associazione e ne sono garanti.

Sono soci ordinari tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo con presentazione da parte di almeno un socio, che accettano integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano a versare le quote annuali di iscrizioni nelle modalita' fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

I soci ordinari cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

  • per dimissione volontaria;
  • per morosita' protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, per un socio che commette azioni ripetute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione stessa;
  • scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. del presente statuto.

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

  • L'Assemblea generale dei Soci;
  • Il Coordinatore/trice;
  • Il Consiglio Direttivo.

Art. 8

L'Assemblea generale dei soci e' costituita da tutti i soci. E' il massimo organo deliberativo dell'associazione ed e' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando e' regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalita' degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potra' essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione e' atto dovuto da parte del C.D.. La convocazione dell'assemblea straordinaria potra' essere richiesta anche dalla maggioranza del C.D..

L'assemblea dovra' essere convocata presso la sede sociale o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Coordinatore del C.D., in sua mancanza dal vice, per impedimento o assenza stessa e dal suo segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalita' ritenute piu' idonee dal C.D. a garantire la massima diffusione.

Il coordinatore o il suo vice dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalita' e l'ordine delle votazioni.

Art. 9

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverra' minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del C.D. e convocata dal coordinatore, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali nonche' nell'approvare regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinari e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Art. 10

L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e' valida con qualsiasi percentualita' di presenza.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e' valida con qualsiasi percentualita' di presenza.

Art. 11

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal C.D. almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo (C.D.) può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti compreso il coordinatore che viene eletto dall'assemblea. Il C.D. nel proprio ambito nomina uno o più vicecoordinatori e il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il C.D. rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono coprire cariche sociali i solo soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal coordinatore o dal vice e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal C.D. atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13

Nel caso di dimissioni o impedimento del coordinatore del C.D. a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal suo vice fino alla nomina del nuovo coordinatore che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

Il C.D. dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il coordinatore. Se ciò avviene, si dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo C.D.. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal C.D. decaduto.

Art. 14

Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il coordinatore lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà di consiglieri, senza formalità.

Art. 15

Sono compiti del C.D.:

  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 8 comma 2;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del coordinatore del C.D., redige i verbali delle riunioni, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione.

Art. 17

Il C.D. redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 18

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1º gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal C.D., dai contributi di enti e istituti, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da eventuali sponsor.

Art. 20

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il voto personale, così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Per quanto non specificato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge.